Descrizione
Modello EAS
Le quote e i contributi associativi nonché, per determinate attività, i corrispettivi percepiti dagli enti associativi privati, in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa tributaria, non sono imponibili.
Per usufruire di questa agevolazione è necessario che gli enti trasmettano in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali, mediante un apposito modello, chiamato EAS.
Dunque, al momento della costituzione di un Ente associativo o se hai modificato dati già comunicati in precedenza all’Agenzia delle Entrate, devi presentare, entro il 31 marzo successivo a quello in cui si verifica la variazione, il modello EAS.
Rivolgiti ai nostri consulenti per procedere alla compilazione del modello e al successivo suo invio