Dichiarazioni 2017, c’è ancora tempo!
Quest’anno è possibile inviare le Dichiarazioni 2017 per l’anno 2016 ancora fino al 31 ottobre! E se risulta un credito superiore a € 5.000,00 è bene ricordare che è necessario apporre sulla dichiarazione il visto di conformità rilasciato da un intermediario abilitato che è autorizzato ad apporlo.
A seguito del DPCM 26.7.17, pubblicato sulla G.U. 28.7.2017, n. 175, chi dovesse essere in ritardo sulla compilazione e sull’invio può, fino a quella data, provvedere ad adempiere all’obbligo in materia di Redditi (Ires, Irpef), Irap, ritenute d’acconto e Certificazione Unica (770/2017).
Questo nuovo termine è importante perché fa slittare il termine di un eventuale ravvedimento operoso delle violazioni relative alla presentazione delle stesse dichiarazioni e del pagamento delle imposte 2016 nonché della stampa/conservazione elettronica dei registri contabili 2016 che secondo la legge, devono essere eseguiti entro 3 mesi dal termine di presentazione del mod. Redditi.
Pertanto il ritardato pagamento delle imposte che scaturiscono dai moduli dichiarativi beneficiano della sanzione ridotta, pari al 3,75% del tributo non pagato, fino al 31.10.17., mentre l’eventuale omessa dichiarazione può essere sanata:
- entro 90 giorni e quindi entro il 1.2018; le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza del termine sono considerate valide a norma dell’art.. 2 e 8 del DPR n. 322/98 e occorrerà pagare una sanzione ridotta a 1/10 del minimo, ovvero € 25,00;
- entro il termine della dichiarazione del periodo d’imposta successivo con la riduzione alla metà delle sanzioni previste. Quindi si è ancora in tempo per presentare il mod. Unico/Irap/770 2016 senza ravvedimento ma con applicazione da parte dell’Amministrazione finanziaria delle sanzioni ridotte a metà.
Di seguito, invece, una tabella riepilogativa delle sanzioni relative al ravvedimento operoso relativo alla regolarizzazione dei versamenti, sempre valido e non solo per le imposte risultanti da dichiarazione, tenendo presenti le modifiche apportate dalla Finanziaria 2015 e dal D.Lgs. n. 158/2015
Sanzione ridotta | Termine di versamento della regolarizzazione | |
da 0,1%
a 1,4% |
1/10 dell’1% per giorno | Entro 14 giorni dalla scadenza, tenendo presente che per ogni giorno di ritardo va applicato lo 0,1% |
1,5% | 1/10 del 15% | Dal 15° al 30° giorno dalla scadenza |
1,67% | 1/9 del 15% | Dal 31° al 90° giorno dalla scadenza |
3,75% | 1/8 del 30% | Entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno della violazione |
4,29% | 1/7 del 30% | Entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo alla violazione |
5% | 1/6 del 30% | Entro il termine di accertamento |
Inoltre, in sede di regolarizzazione con il ravvedimento operoso vanno corrisposti anche gli interessi di mora, calcolati a giorni, nella misura dello 0,2% nel 2016 e dello 0,1% dall’1.1.2017.
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